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  Statuto
  Regolamento
  Codice Deontologico


STATUTO SOCIALE


COSTITUZIONE E FINALITA' DELL'UNION INTERNATIONALE  DES ŒNOLOGUES

Art.1 - L'Union Internationale des Œnologues - Federazione delle Unioni Nazionali degli Enologi - è costituita per una durata illimitata. E' assoggettata alla legge francese 1 luglio 1901. Rispetta la regolamentazione dei Paesi membri.

Art.2 - Le Unioni nazionali aderenti sono composte esclusivamente da persone che sono in possesso del titolo di enologo sulla base del riconoscimento per legge e/o che corrispondono alle definizioni date dall' Organisation International de la Vigne et du Vin, al titolo e alle funzioni dell'enologo, ossia:
A - definizione: l'enologo è quella persona che, in conformità alle proprie conoscenze scientifiche e tecniche sancite dal diploma corrispondente di livello superiore o universitario, è capace di svolgere, nel rispetto delle buone e legali pratiche, le funzioni definite di seguito;
B - funzioni: l'enologo ha le seguenti funzioni:
a) applicare razionalmente gli insegnamenti ricevuti o quelli attinti dalle memorie scientifiche e tecniche ed eventualmente di procedere a ricerche tecnologiche;
b) collaborare all'ideazione del materiale utilizzato in tecnologia e per l'attrezzatura delle cantine;
c) collaborare all'impianto ed alla coltivazione del vigneto;
d) assumere la piena responsabilità dell'elaborazione dei succhi d'uva, dei vini e dei prodotti derivati dall'uva e di assicurarne la conservazione;
e) procedere all'analisi (fisica, chimica, microbiologica ed organolettica) dei prodotti di cui sopra e di interpretarne i risultati;
f) essere in grado di valutare le relazioni esistenti tra l'economia e la distribuzione del prodotto.
I membri delle Unioni nazionali esercitano le funzioni sopracitate a titolo professionale.

Art. 3 - Le finalità dell'Union Internationale des Œnologues sono:
a) rappresentare le Unioni nazionali a tutti i livelli internazionali;
b) assicurare la difesa professionale degli enologi ad ogni livello ed in ogni campo;
c) opporsi all'uso improprio del titolo di enologo, sancito dalla definizione dell'O.I.V.;
d) mantenere coesione, solidarietà e contatti fra colleghi tra le Unioni nazionali aderenti;
e) agire e partecipare ad ogni azione allo scopo di ottenere dai Governi l'unificazione delle pratiche enologiche legali, dei metodi ufficiali di analisi fisica, chimica, microbiologica e sensoriale e dell'espressione dei risultati;
f) agire e partecipare ad ogni azione volta ad armonizzare in tutti i Paesi il livello di conoscenze richiesto per ottenere il riconoscimento per legge del titolo di enologo;
g) agire e partecipare ad ogni azione volta a riservare agli enologi, in tutti i Paesi, la responsabilità della prescrizione e del controllo di determinate pratiche enologiche;
h) rappresentare e difendere, in campo internazionale, gli interessi legittimi dei suoi membri, stabilendo e mantenendo in ogni singolo caso le relazioni necessarie con gli organismi competenti.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 - Possono essere membri dell'Union Internationale des Œnologues le Unioni nazionali legalmente costituite in ogni singolo Paese. Un'unica Unione potrà aderire per ogni Paese: sarà costituita dal maggior numero di enologi del Paese e ne sarà la più rappresentativa.
4.1 – Le Associazioni nazionali che hanno i requisiti indicati nell'art. 2 possono fare domanda di adesione all'Union Internationale des Œnologues. L'Assemblea Generale decide sull'ammissibilità. Le Associazioni nazionali sono ammesse per tre anni come membri osservatori. Dopo tale periodo l'Assemblea Generale delibererà sull'ammissione definitiva.

SEDE SOCIALE

Art. 5 - La Sede dell'Union Internationale des Œnologues è stabilita a Parigi, in uno stabile specificato nominatamente. La designazione dello stabile e il trasferimento della sede ad un diverso indirizzo è di competenza dell'Assemblea Generale dell'Union.

AMMINISTRAZIONE DELL'UNION INTERNATIONALE DES ŒNOLOGUES

Art 6.1 - L'amministrazione dell'U.I.Œ., in materia di deliberazione, di decisione e di esecuzione, è assicurata dall'Assemblea Generale, composta dai delegati di ogni Paese membro, in numero variabile a seconda della consistenza numerica delle singole Unioni nazionali e stabilito dal Regolamento Interno. I delegati devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) ciascuna Associazione nazionale nomina i suoi delegati;
b) il delegato deve esercitare la professione ed avere la sua residenza nel Paese che rappresenta da almeno tre anni;
c) un delegato può rappresentare soltanto il proprio Paese.
6.2 - a) L'Assemblea Generale dell'Union Internationale des Œnologues elegge nel proprio ambito un presidente, un massimo di tre vicepresidenti, un segretario generale, un tesoriere nonchè due revisori dei conti;
b) L'Assemblea Generale decide eventualmente di creare, per missioni particolari, specifiche Commissioni per le quali il presidente, che ne è membro di diritto, nomina il responsabile;
c) Il presidente, i vicepresidenti, il segretario generale, e il tesoriere costituiscono il Comitato esecutivo che è competente per regolare tutti i problemi di carattere generale, nonchè per preparare documenti e risoluzioni da sottoporre all'Assemblea Generale.

Art. 7 - Il presidente, i vicepresidenti, il segretario generale e il tesoriere sono eletti per tre anni. Sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. Il loro mandato è legato al loro appartenere ad una Unione nazionale, ma non al mandato che essi potrebbero ricoprire nell' ambito di essa.

Art. 8 - Il presidente è responsabile della buona applicazione dello Statuto e del Regolamento Interno.
Il Presidente rappresenta l'Union Internationale des Œnologues in ogni circostanza.
Approva l'ordine del giorno delle riunioni, presiede i Congressi e le riunioni. Controlla e assicura insieme con il tesoriere i movimenti di fondi. Firma congiuntamente con il segretario generale i verbali delle sedute. Provvede all'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea Generale.

Art. 9 - a)  In caso di assenza o di impedimento del presidente oppure per delega di questi, il primo vicepresidente lo sostituisce in tutte le sue mansioni. In caso di impedimento del primo vice-presidente o per delega del presidente, il secondo vice-presidente si sostituisce al primo e così per il terzo. Se necessario altre deleghe potranno venir conferite ad altri delegati con il consenso dell'Assemblea Generale;
b) in caso di impedimento definitivo o di dimissioni del presidente, questi verrà sostituito fino alla fine del mandato in corso e senza nuova elezione dal primo vice-presidente. Nelle stesse condizioni, il primo vice-presidente verrà sostituito dal secondo vice-presidente, e così per il terzo, il posto di quest'ultimo rimanendo in tal caso vacante fino alla fine del mandato triennale. La stessa procedura verrà seguita in caso di impedimento definitivo o di dimissioni del primo vicepresidente, il posto del secondo vicepresidente rimanendo ancora vacante.
Verrà votato un nuovo mandato di tre anni soltanto nel caso in cui il presidente e i suoi vicepresidenti saranno impediti simultaneamente di espletare le loro funzioni oppure daranno simultaneamente le loro dimissioni;
c) nel caso di impedimento definitivo o di dimissioni del segretario generale o del tesoriere, essi verranno sostituiti fino alla fine del mandato in corso da un membro dell'Assemblea Generale designato dal Comitato esecutivo;
d) il mandato triennale decorre dal 1° gennaio ed ha termine tre anni più tardi, il 31 dicembre;
e) l'Assemblea Generale dell'Union viene convocato per le nuove elezioni entro il primo trimestre successivo alla scadenza del mandato;
f) il presidente, il segretario e il tesoriere uscenti consegnano entro due mesi dalle elezioni tutti i verbali, conti e documenti in loro possesso ai neoeletti dell'U.I.Œ.

Art. 10 -  Il segretario generale prepara materialmente l'ordine del giorno delle riunioni, procede allo spoglio della corrispondenza, redige i verbali delle delibere, assicura la custodia e il controllo degli archivi e attiva il servizio di traduzioni. Redige il rapporto morale. Dirige, se è il caso, il personale amministrativo e propone all'Assemblea Generale la sua assunzione o il suo licenziamento.

Art. 11 - Il tesoriere cura tutte le scritture relative alle operazioni contabili. Riscuote le contribuzioni sociali, le sovvenzioni e i lasciti. Ne effettua il deposito presso  una banca designata dal Comitato Esecutivo. Paga le spese secondo le direttive del presidente e tiene informato il Comitato Esecutivo e l' Assemblea Generale della situazione finanziaria dell'Union. Almeno una volta all'anno, presenta i conti, fornisce il bilancio consuntivo, controllati dai revisori dei conti e propone gli stanziamenti di ogni esercizio.

Art. 12 - L'Assemblea Generale dell'Union si riunisce almeno una volta l'anno per iniziativa del presidente. Le Commissioni specifiche di cui all'Art.6 si riuniscono tante volte quanto è necessario, all'iniziativa del loro responsabile, o se necessario, su richiesta del presidente.

Art. 13 - Tutte le funzioni elettive nell'ambito dell'Union sono gratuite. Le spese sostenute in occasione di queste funzioni vengono rimborsate nelle modalità previste dal Regolamento Interno.

Art. 14 - L'Assemblea Generale dell'Union Internationale des Œnologues è qualificata per:
1) discutere ed approvare o modificare a maggioranza ogni testo relativo al funzionamento e alla disciplina dell'Union Internationale des Œnologues;
2) accogliere, discutere, approvare, modificare o respingere tutte le richieste o suggerimenti formulati dalle Unioni nazionali, membri dell'Union Internationale des Œnologues;
3) accettare o rifiutare l'adesione delle Unioni Nazionali. L'Assemblea generale dell'Unione Internazionale degli Enologi non è tenuta a giustificare le sue decisioni.
4) intentare davanti alle giurisdizioni competenti ogni azione e ricorso per i fatti relativi all'interesse collettivo delle Unioni nazionali;
5) fissare l'aliquota delle contribuzioni e la loro periodicità, stabilire e modificare gli stanziamenti, controllare, approvare o respingere i conti e bilanci;
6) esprimere pareri e desideri sui programmi degli studi di enologia, formulare risoluzioni su questioni e normative vitivinicole;
7) promuovere tutte le ricerche e tutti gli scambi scientifici e tecnici a livello internazionale;
8) deliberare in merito alle questioni che ritiene di sua competenza;
9) designare i propri rappresentanti presso enti e commissioni internazionali.

PERDITA DELLA QUALITA' DI UNIONE  NAZIONALE MEMBRO

Art. 15 - Un'Unione nazionale può perdere la sua qualità di membro dell'Union Internationale des Œnologues:
1) a sua richiesta, per dimissioni;
2) per mancato pagamento della sua contribuzione (ritardo di un anno);
3) per mancata osservanza dello Statuto e del Regolamento Interno;
4) per mancata conformità allo Statuto ed al Regolamento Interno;
5) per esclusione sancita dall'Assemblea Generale.
L'Unione Nazionale dimissionaria o esclusa non potrà pretendere nè un indennizzo, nè la restituzione delle contribuzioni.

RISORSE FINANZIARIE DELL'UIŒ

Art. 16 - Le risorse finanziarie dell'Union Internationale des Œnologues sono costituite dalle contribuzioni dei suoi membri, versate dalle Unioni Nazionali, eventualmente dalle sovvenzioni e dai lasciti, dai prodotti finanziari e dai redditi degli investimenti o delle attività civili ai quali è stata autorizzata.
Le Unioni nazionali corrispondono nei periodi previsti dal Regolamento Interno l'ammontare delle contribuzioni decise dall'Assemblea Generale in proporzione del numero dei soci del loro Paese.
L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il tesoriere redige il bilancio, che dopo l'approvazione dei revisori dei conti, dovrà essere approvato dall'Assemblea Generale dell'Union Internationale des Œnologues.

DISSOLUZIONE

Art. 17 - La dissoluzione può venire pronunciata da una decisione dell'Assemblea Generale presa all'unanimità dei capi delegazioni presenti e aventi diritto di voto, o in esecuzione di una sentenza. Un liquidatore verrà nominato per procedere al realizzo dei beni appartenenti all'Union, saldare i debiti e dare il residuo attivo in lascito ad una istituzione senza finalità di lucro indicata dall'autorità che avrà pronunciato la dissoluzione

Approvato all'unanimità dall'Assemblea Generale dell'Union Internationale des Œnologues durante la riunione del 31 agosto 2008 tenutasi a Deidesheim (Germania).