REGOLAMENTO INTERNO
Art. 1.1 - Il presente Regolamento Interno è stabilito in conformità con lo Statuto dell'Union Internationale des Œnologues al fine di codificare e precisare le regole del funzionamento dell'Union Internationale des Œnologues.
1.2 - Viene approvato ed eventualmente modificato dall'Assemblea Generale dell'Unione.
1.3 - Le sue disposizioni sono necessariamente compatibili con quelle dello Statuto. Se, per assurdo, sorgesse una contraddizione, prevarrebbero le disposizioni dello Statuto.
Art. 2 - Il Presidente dell'Union Internationale è abilitato a segnalare alle Unioni nazionali ogni fatto che potrebbe nuocere alla reputazione degli enologi in genere ed a invitarli a fare in modo di porvi rimedio.
Art. 3 - Fintanto che l'Union non disporrà di un personale fisso, l'indirizzo della Sede Sociale, che finora è stato amabilmente consentito dal proprietario del locale, è dato soltanto per rispondere a un'esigenza legale. Di conseguenza, la corrispondenza deve essere indirizzata, a secondo del caso, al presidente, al segretario o al tesoriere.
Art. 4.1 - L'U.I.Œ. è costituita dall'insieme delle Unioni nazionali legalmente costituite. Il numero dei delegati è fissato secondo la tabella seguente:
- da 0 a 400 enologi:
1 delegato
- da 401 a 1200 enologi:
2 delegati
- oltre 1200 enologi:
3 delegati
4.2 - I delegati partecipano all'Assemblea Generale dell'U.I.Œ. con potere deliberativo; almeno il 50% dei delegati devono essere presenti.
I voti vengono espressi, indipendentemente dal numero dei delegati, dalle Unioni nazionali, rappresentate da un capo delegazione, secondo la ripartizione seguente:
- da 0 a 1000 enologi: 1 voto ogni 100 enologi;
- oltre 1000 enologi : 1 voto ogni 300 enologi.
4.3 - Ogni Unione nazionale designa nominatamente per tre anni i suoi delegati effettivi ed un supplente in conformità a quanto sancito dall'Art. 4.1.
Ogni Unione nazionale può sostituire nell'arco dei tre anni uno o più dei suoi delegati purchè questo avvenga un mese prima dell'assemblea Generale. Questi dati vengono mandati nel più breve tempo possibile, al segretariato generale dell'Union Internationale des Œnologues
4.4 - Nel caso in cui l'ordine del giorno preveda la trattazione di argomenti specifici o particolari, un delegato o il suo supplente può essere sostituito da uno specialista, il cui nominativo dovrà essere comunicato al segretariato generale almeno una settimana prima della riunione.
4.5 - Gli specialisti non hanno il diritto di voto.
4.6 - Le Unioni nazionali sono tenute a far pervenire, alla fine dell'esercizio, il registro annuale dei soci o l'elenco aggiornato dei soci al segretariato dell'U.I.Œ.
4.7 - La convocazione all'Assemblea Generale dell'U.I.Œ. dovrà essere mandata dal segretariato generale, per raccomandata, a tutti i delegati titolari effettivi almeno trenta giorni prima della data della riunione.
4.8 - L'Assemblea Generale dell'U.I.Œ. è abilitata a deliberare in presenza di almeno il 50% + 1 dei delegati.
4.9 - Le elezioni avvengono a maggioranza di 3/4 dei voti presenti al primo turno, a maggioranza semplice degli stessi al secondo turno, a maggioranza relativa al terzo. In caso di ex-aequo al terzo turno, l'eletto sarà designato in base al beneficio di anzianità nell'Assemblea Generale.
4.10 - Le altre decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, salvo disposizione contraria dello Statuto. In caso di parità dei voti, è preponderante il parere del presidente.
4.11 - Le contribuzioni sociali devono essere pagate entro il 31 marzo dell'anno corrente. Le Unioni Nazionali che non sono in regola con le contribuzioni non possono partecipare al voto.
4.12 - Di propria iniziativa o su richiesta di metà dei delegati presenti, il presidente può decidere lo scrutinio segreto.
Art. 5.1 - Nel caso in cui un delegato smettesse di far parte dell'Unione nazionale che rappresenta, cesserebbe d'ufficio di far parte dell'Assemblea Generale.
5.2 - Nel caso si tratti del presidente, di un vice-presidente, del segretario o di un revisore dei conti, si provvede alla sua sostituzione in base a quanto sancito dall'Art. 9 dello Statuto.
Art. 6.1 - Le spese di viaggio e di soggiorno del presidente e del segretario generale nell'esercizio delle loro funzioni rispettive sono a carico dell'Union Internationale des Œnologues.
6.2 - Così anche le spese sostenute da ogni membro dell'Assemblea Generale quando agisce per espressa delega del presidente.
6.3 - Le spese di viaggio e di soggiorno degli altri membri dell'Assemblea Generale per la partecipazione a riunioni e comitati ecc. rimangono a carico della rispettiva Unione nazionale. Così come le spese di viaggio dei delegati per la partecipazione all'Assemblea Generale, fatta eccezione per quei casi in cui l'Unione nazionale organizzatrice si assume in parte o in toto dette spese.
6.4 L'Assemblea Generale dell'U.I.Œ. è abilitata a nominare, per servizi resi all'enologia, i presidenti onorifici.
Art. 7.1 - L'adesione all'Union Internationale des Œnologues implica l'impegno a rispettarne i regolamenti e particolarmente a pagare le contribuzioni e gli oneri sociali. Il presidente è autorizzato, su semplice parere del tesoriere e dei revisori dei conti a pretenderne il saldo per le vie legali.
7.2 I doni e lasciti sono accettati solo con delibera dell'Assemblea Generale.
7.3 - Le somme eventualmente disponibili sono investite secondo le direttive Comitato Esecutivo approvate dall'Assemblea Generale.
Art 8.1 - Nel caso di scioglimento volontario, la liquidazione viene espletata sotto il controllo del presidente fino al completamento della missione del liquidatore che ne rende conto a tutti i membri dell'Assemblea Generale.
8.2 - L'istituzione che beneficerà dell'assegnazione del residuo dell'attivo dovrà, essere un'entità finalizzata alla formazione dell'enologo o al progresso del settore vitivinicolo internazionale.
Approvato all'unanimità dall'Assemblea Generale dell'Union Internationale des Œnologues nella riunione del 31 agosto 2008 che si è svolta a Deidesheim (Germania).